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Lombardia, deliberazione n. 197 – Forme di lavoro c.d. “flessibile”


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 che prevede limiti di spesa per l’utilizzo di forme di lavoro c.d. “flessibile” da parte delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all’ultimo periodo ove si afferma che “per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009”.

L’ente, dopo aver premesso di non aver sostenuto spese per contratti di lavoro accessorio nel 2009, (né nel triennio 2009-2011), ha chiesto se sia possibile assumere personale con tale tipologia contrattuale, utilizzando come parametro di riferimento la spesa sostenuta nello stesso anno per contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 197/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 maggio, hanno ribadito che, ferma l’esigenza che vengano raggiunti gli obiettivi di fondo della disciplina e che venga assicurata la riduzione di spesa nell’esercizio finanziario per le forme di assunzione temporanea elencate, è possibile considerare cumulativamente la spesa sostenuta per le diverse tipologie di contratti flessibili utilizzate dagli enti locali.

Pertanto un ente locale che nell’esercizio 2009 non abbia sostenuto spese per contratti di formazione lavoro, somministrazione o lavoro accessorio potrà ugualmente ricorrere a tali tipologie contrattuali nel rispetto dei limiti stabiliti dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, riferiti alle spese sopportate nel medesimo esercizio 2009 per contratti a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

 


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