Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Gare: illegittimo sospendere l’efficacia dell’aggiudicazione


La stazione appaltante ha l’obbligo giuridico di concludere la procedura di gara con la stipulazione del contratto ovvero attraverso l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione precedentemente disposta.

Certamente, l’amministrazione non può sospendere sine die l’efficacia dell’aggiudicazione.

Questo il principio espresso dal Tar Campania, Napoli, sez. I, con la sentenza n. 2654 del 13 maggio 2015, con la quale ha accolto il ricorso presentato dall’aggiudicatario di un appalto di lavori che aveva contestato la legittimità del silenzio serbato dall’amministrazione in ordine alla definizione del procedimento di evidenza pubblica.

Nel caso di specie la stazione appaltante, a causa di criticità riscontrate nella documentazione economica prodotta dal raggruppamento aggiudicatario, consistenti in presunte incongruenze e contraddizioni tra i prezzi unitari indicati nel computo metrico estimativo ed il ribasso offerto, aveva disposto in autotutela la sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva nelle more dei necessari approfondimenti tecnico-amministrativi.

Tuttavia, dopo aver disposto la predetta sospensione, non era stato adottato alcun atto conclusivo, di conferma o di ritiro in autotutela del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

L’articolo 11, comma 9, del d.lgs. 163/2006, impone all’amministrazione di definire il procedimento con l’adozione di un provvedimento conclusivo espresso recante conferma ovvero annullamento in autotutela dell’aggiudicazione precedentemente disposta.

Pertanto, ritenuto illegittimamente sospeso sine die il procedimento di scelta del contraente, i giudici amministrativi hanno condannato l’amministrazione ad adottare, nel termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza, un motivato atto conclusivo in ordine alla definizione del procedimento di verifica sulla sospensione della procedura.

 


Richiedi informazioni