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Lombardia, deliberazione n. 177 – Recupero somme per incarico non autorizzato


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di ridurre la somma che il dipendente è tenuto a versare al comune per l’espletamento di attività lavorativa espletata all’esterno dell’amministrazione, senza la preventiva autorizzazione.

L’ente ha premesso che a seguito della richiesta pervenuta dal Dipartimento della Funzione pubblica, ha provveduto a trasmettere al dipendente formale richiesta di versamento delle somme percepite, costituendolo in mora (ex art. 1219 c.c.).

L’avvocato del dipendente ha presentato una memoria, nella quale ha effettuato varie considerazioni, tra cui:

• termine di prescrizione quinquennale: l’Ente potrebbe recuperare le somme percepite solo entro il quinquennio antecedente la messa in mora;

• quantum debeatur: la somma da restituire andrebbe calcolata al netto delle imposte già corrisposte su quanto percepito;

• potere riduttivo: l’Ente dovrebbe esercitare il potere riduttivo in considerazione del comportamento tenuto dal dipendente, atteso che l’attività esterna espletata non ha prodotto alcun nocumento.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 177/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 maggio, hanno dichiarando inammissibile il quesito posto, in quanto spetta all’ente la valutazione in merito alla possibilità di stipulare, in termini di opportunità e di convenienza, una potenziale transazione.

 


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