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Gare: deve essere consentita la rettifica di errori materiali e refusi


Nel caso in cui la dichiarazione presentata in sede di gara sia affetta da mero errore materiale, facilmente riconoscibile, l’amministrazione è tenuta a richiedere chiarimenti.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 2159 del 27 aprile 2015, con la quale ha respinto il ricorso presentato da una società che aveva contestato l’ammissione dell’aggiudicataria nonostante avesse dichiarato la sussistenza, a proprio carico, della causa di esclusione di cui all’articolo 38, lett. m-bis, del d.lgs. 163/2006 e più precisamente, dell’iscrizione nel casellario informatico.

Nel caso di specie il partecipante aveva omesso la specifica “non” nella dichiarazione sostituiva e la commissione, riscontrato il chiaro refuso, anziché disporre l’immediata esclusione del concorrente, aveva esercitato il c.d. soccorso istruttorio, consentendo alla ditta di produrre idonea documentazione atta a smentire quanto autocertificato e dichiarato.

La ditta, quindi, aveva inviato a mezzo posta elettronica certificata una nuova dichiarazione contenente l’aggiunta della negazione “non”.

I giudici amministrativi hanno confermato la legittimità dell’operato della commissione di gara.

La mera svista o refuso od errore materiale agevolmente riconoscibile è suscettibile di essere emendato ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del d.lgs. 163/2006, senza che con ciò risulti lesa la parcondicio tra i concorrenti né violato il principio dell’autoresponsabilità.

Allo stesso modo devono ritenersi valide le modalità di rettifica utilizzate: l’inoltro non in originale ma con il mezzo della pec fornisce di per sé certezza della provenienza e, nel contempo, consente di corrispondere con la dovuta celerità alla richiesta di chiarimenti.

 


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