Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Gare: non è possibile modificare la lex specialis e accettare un’offerta parziale


La lex specialis di gara non può essere disapplicata nel corso del procedimento, perché le clausole del bando e le sue prescrizioni hanno effetto vincolante per l’amministrazione predisponente, di modo che le stesse non possono essere disapplicate e/o eluse.

Con la conseguenza che nel caso in cui la p.a. rilevi delle criticità nel contesto del servizio oggetto di gara l’unica possibilità ammessa è la revoca e/o l’annullamento del bando.

Questo il principio espresso dal Tar Veneto, sez. I, con la sentenza n. 452 del 28 aprile 2015.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva indetto una procedura per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano e locale, comprensivo anche del trasporto degli alunni delle scuole materne ed elementari.

Il servizio veniva aggiudicato ad una società che aveva presentato un’offerta riduttiva, ponderata ad una sola parte del complesso servizio oggetto di affidamento, ovvero limitata al solo servizio di trasporto urbano.

Proprio per la parzialità dell’offerta, secondo i giudici amministrativi, il concorrente doveva essere escluso.

La stazione appaltante non può alterare o modificare la legge di gara, pena la violazione del principio di par condicio e libera concorrenza.

Ogni comportamento contrario alle previsioni della legge di gara costituisce un’attività illegittima e come tale preclusa alla stazione appaltante.

Pertanto, se il servizio è individuato secondo una formula complessiva che riunisce due diverse attività, non è possibile scorporarle per procedere ad una separata assegnazione.

 

 


Richiedi informazioni