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Incarichi ex art. 90 Tuel: illegittimi i contratti di co.co.co.


L’assunzione dei collaboratori esterni da assegnare agli uffici così detti di staff del sindaco deve avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e conseguente applicazione del contratto nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

Non è legittima qualsiasi altra tipologia, quale ad esempio il lavoro autonomo ovvero forme intermedie tra il lavoro subordinato e il lavoro autonomo, quali le “collaborazioni coordinate e continuative”.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sezione Puglia, con la sentenza n. 68 del 10 febbraio 2015.

Nel caso di specie, la giunta comunale aveva disposto l’implementazione della struttura di staff del sindaco (per la quale era stato già stipulato, con soggetto esterno all’amministrazione, un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato con inquadramento giuridico ed economico nella categoria D-D1 del vigente Ccnl. comparto Enti Locali) con altre due “collaborazioni esterne” di cui una per “l’indirizzo e controllo in materia urbanistica e assetto del territorio ed in generale di legislazione e giurisprudenza” e l’altra “per la comunicazione istituzionale e l’organizzazione di eventi”.

A seguito di tale deliberazione, il sindaco, con decreto e successivo contratto stipulato in pari data, aveva affidato l’incarico in materia urbanistica e di assetto del territorio, nonché in generale di legislazione e giurisprudenza da svolgersi “senza soluzione di continuità e senza vincolo di subordinazione, a semplice richiesta, anche verbale, del Sindaco”.

In sede contrattuale era stato, inoltre, espressamente convenuto che “non essendoci vincoli di subordinazione gli accessi sono liberi, non prevedendosi né un numero minimo di ore né un orario di lavoro”.

L’altro incarico (in materia di comunicazione istituzionale ed organizzazione di eventi nonché di rilancio turistico) era stato affidato dal Sindaco a titolo gratuito ma con previsione di un rimborso spese per i viaggi.

La Corte, evidenziata l’illegittimità dei contratti stipulati, ha ritenuto corresponsabili nella causazione dell’illecito il Sindaco, gli assessori e il Responsabile del settore competente che aveva espresso il parere di regolarità tecnica.

Con riferimento alla posizione del Responsabile del settore competente, il Collegio ha richiamato l’art. 49 del Tuel secondo cui ”1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato (…) 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi”.

Tale “parere” di regolarità tecnica, tuttavia, non esime gli organi politici, in considerazione della delicatezza degli atti gestionali da assumere direttamente e in via esclusiva, da ulteriori accertamenti sulla materia.

Con particolare riferimento alla posizione del Sindaco e dei membri della Giunta, il Collegio ha osservato che l’inesperienza amministrativa, nonché il possesso di titoli di studio estranei alla gestione amministrativa non possono rilevare ai fini dell’esenzione da responsabilità allorché si verta in tema di atti gestionali adottati autonomamente dagli organi politici e rientranti, per l’appunto, nelle scelte discrezionali riconosciute dalla legge ad essi.

In altri termini, secondo la Corte, i soggetti politici sono comunque tenuti, nell’esercizio delle proprie specifiche ed esclusive competenze, a ben documentarsi, in fase istruttoria, sulla legittimità-liceità del proprio operato.

 


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