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Visite mediche: il dipendente pubblico può (ancora) utilizzare l’assenza per malattia

Il dipendente pubblico che effettua visite mediche, terapie ed esami diagnostici non è obbligato, alla luce della nuova disciplina introdotta dall'articolo 55-septies, comma 5-ter, del Dlgs 165/2001, a utilizzare i “permessi” previsti dai CCNL di comparto potendo far ricorso, almeno fino a quando non sarà introdotta una nuova regolamentazione, alla disciplina dell’assenza per malattia. E’ quanto ha affermato il Tar del Lazio con la sentenza in commento con la quale ha accolto il ricorso di un sindacato avverso la circolare 2/14 della Funzione pubblica. La questione di diritto posta all’attenzione del giudice amministrativo, nel caso di specie, derivava dalla lettura…

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