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Toscana, deliberazione n. 73 – Tariffa TARI: non può ricomprendere i mancati ricavi della TIA-1


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di considerare quali “costi comuni diversi”, nel piano finanziario TARI, ai fini della determinazione della relativa tariffa, sia gli accantonamenti a fondo svalutazione crediti per crediti di dubbia esigibilità non incassati, che i costi per crediti rivelatisi inesigibili, risalenti al periodo di vigenza della tariffa di igiene ambientale, o TIA-1.

L’ente ha premesso che durante la vigenza della TIA-1, la tariffa era applicata e riscossa dal soggetto gestore del servizio in regime in house, mentre successivamente l’attività di accertamento e riscossione del prelievo relativo al servizio rifiuti (TARES dal 1°.1.2013 e TARI dal 1°.1.2014) è stata svolta dal comune mediante gestione diretta.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 73/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 aprile, hanno ribadito la diversità formale e sostanziale della disciplina dei due prelievi (peraltro rilevate a più riprese dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione con riferimento alla successione nel tempo delle fonti istitutive delle varie tariffe: sent. C. cost. n. 238/2009 e, fra le altre, Cass. Civ., sez. V, n. 3756/2012), sia sul piano dei presupposti normativi, sia per quanto riguarda i regimi di esenzione e di agevolazione (la cui determinazione in concreto è rimessa ai regolamenti comunali).

In attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, costituisce principio generale quello per cui la tariffa deve assicurare il recupero totale dei costi del servizio.

Ciascuna tariffa, quindi, deve essere costruita in modo da bastare a sé stessa, e non nascere già gravata da oneri pregressi (relativi a crediti non incassati, originati da tributi risalenti e ormai soppressi), che avrebbero dovuto trovare idonea copertura nel quadro dei rispettivi regimi normativi, attraverso adeguati accantonamenti o maggiori previsioni di entrata.

Ove tali modalità di copertura siano risultate insufficienti (e dunque per la parte dei mancati ricavi non coperta da fondi rischi o da maggiori entrate), i minori incassi derivanti dalla mancata riscossione dei crediti maturati sotto il previgente regime si traducono in perdite definitive a carico del soggetto gestore (e cioè, nel caso di specie, la società in house affidataria del servizio).

Peraltro, consentire ora per allora al Comune di considerare, ai fini della quantificazione della tariffa, i mancati ricavi relativi ad altro tributo, non incassati dal precedente gestore, comporterebbe il trasferimento sull’utenza attuale di perdite, che avrebbero dovuto gravare su una platea almeno in parte diversa di soggetti, e che, ove sia cessata la società in house che gestiva il servizio, vanno ormai coperte a carico del bilancio generale del soggetto controllante.

 


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