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Nucleo di valutazione: secondo il Tar Campania la nomina spetta al Consiglio


E’ illegittima la norma regolamentare che prevede l’automatica decadenza del nucleo di valutazione collegata alla fine del mandato del Sindaco.

Collegare la permanenza in carica dei componenti del Nucleo di valutazione alla durata del mandato del Sindaco contrasta con la “piena autonomia” che l’ordinamento giuridico riconosce espressamente al Nucleo di valutazione.

Questo il principio espresso dal Tar Campania, Napoli, sez. V, con la sentenza n. 2347 del 23 aprile 2015, con la quale ha accolto il ricorso presentato da un soggetto, componente del Nucleo di valutazione, decaduto dalla carica per effetto della nuova disciplina introdotta dall’Ente, nonostante l’incarico non fosse giunto a scadenza naturale.

Nel caso di specie, dopo il conferimento dell’incarico quale componente dell’organo di valutazione l’ente aveva modificato il Regolamento sul funzionamento del Nucleo, collegando la permanenza in carica al mandato del Sindaco anche per l’incarico in essere.

Il Nucleo di Valutazione è l’organo competente a valutare annualmente l’attività dei dirigenti e dei responsabili dei servizi in ordine al conseguimento degli obiettivi affidati, ai fini dell’erogazione della retribuzione di risultato.

In relazione a tale funzione di controllo, secondo il Tar, il Nucleo di Valutazione non può essere considerato organo di fiducia del Sindaco, né può conseguentemente ammettersi che la cessazione del mandato di quest’ultimo ne determini ipso facto la decadenza.

L’articolo 14 del d.lgs. 150/2009 dispone che “L’Organismo indipendente di valutazione è nominato (…) dall’organo di indirizzo politico-amministrativo“

Secondo i magistrati amministrativi, tale disposizione attribuirebbe la competenza alla nomina del nucleo al Consiglio comunale e non al Sindaco, confermando l’interpretazione seguita dallo stesso Tar con la sentenza 1510/2012.

L’articolo 50 del d.lgs. 267/2000 nell’individuare le competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia (tra le quali non figura la nomina dei componenti del Nucleo di valutazione), attribuisce espressamente al capo dell’amministrazione comunale la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e l’attribuzione degli incarichi dirigenziali.

Ne consegue che attribuire al Sindaco, sulla base di disposizione regolamentare priva di copertura legislativa, anche il potere di nomina dei componenti il Nucleo di valutazione e ricollegare la permanenza in carica dell’organo di controllo interno alla durata del mandato del Sindaco implica necessariamente una limitazione della “piena autonomia” attribuita al Nucleo e soprattutto un’implicita limitazione dell’autonomia gestionale dei dipendenti titolari di funzioni dirigenziali (dirigenti o responsabili dei servizi) rispetto all’organo politico di vertice dell’amministrazione comunale, nel quale verrebbero a convergere il potere di nomina dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e dei componenti del nucleo stesso, deputato a valutare l’operato degli stessi dirigenti e responsabili.

Tale interpretazione non appare condivisibile in merito a diversi elementi:

  • Prima di tutto, l’articolo 14 del d.lgs. 150/2009 richiamato dai giudici amministrativi disciplina la nomina dell’OIV e non del Nucleo di valutazione;
  • L’organo di indirizzo politico amministrativo del comune non è costituito solo dal Consiglio comunale, ma è organo di governo e di indirizzo anche la Giunta, cui il Tuel riconosce una competenza residuale a differenza di quanto previsto per il Consiglio comunale e il Sindaco;
  • Secondo il Tar non si rinverrebbe nell’articolo 50 del Tuel alcuna indicazione in merito alla competenza da parte del Sindaco del Nucleo di valutazione, ma al contempo secondo tale interpretazione anche nell’articolo 42 del Tuel non si rinviene alcun richiamo a tale competenza a favore del Consiglio e considerato che per entrambi tali organo di governo, il testo unico degli enti locali dispone in modo tassativo in merito alle competenze, forse potremmo ritenere competente la Giunta, proprio in virtù della competenza così detta residuale prevista per tale organo do governo dall’articolo 48 dello stesso Tuel;
  • anche la Civit (le cui competenze, si ricorda, relative al ciclo della performance sono state trasferite dopo agosto 2014 al Dipartimento della Funzione pubblica) ha chiarito che la competenza spetta al sindaco nella delibera 12/2013 concernente “Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione (OIV)”).

 


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