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Piemonte, deliberazione n. 67 – Spesa per voucher finanziata da risorse private


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di superare il limite massimo della spesa sostenta per le medesime finalità nell’anno 2009 (nella fattispecie per acquisto di buoni lavoro “Voucher”) qualora le relative risorse economiche da utilizzarsi derivino da finanziamenti/contributi privati (erogazioni liberali provenienti da industriali del luogo finalizzate a beneficiare famiglie bisognose del territorio).

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 67/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 aprile, hanno chiarito che il ricorso a prestazioni lavorative di natura accessoria mediante voucher rientra nell’aggregato delle spese di personale ed in particolare nell’ambito delle spese per “lavoro flessibile” di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

Tuttavia, nell’ipotesi in cui la spesa destinata al pagamento dei voucher sia interamente finanziata da risorse private, tale spesa, in quanto neutra dal punto di vista della finanza pubblica, non va conteggiata ai fini del rispetto dei limiti di spesa di personale a tempo determinato e similari, di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

 


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