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Gare: legittima la revoca dell’aggiudicazione se manca la convenienza economica


E’ legittimo procedere all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria nel caso in cui il prezzo offerto risulti nettamente superiore al prezzo praticato sul Mepa.

Questo il principio espresso dal Tar Sicilia, Catania, sez. II, con la sentenza n. 1168 del 24 aprile 2015.

Nel caso di specie una stazione appaltante aveva lanciato una RDO sul Mercato Elettronico (MEPA), per la fornitura di arredi sanitari.

Alla procedura, aperta a tutti i fornitori operanti nel mercato elettronico, avevano partecipato sei ditte, di cui solo una era rimasta in gara, risultando aggiudicataria.

A seguito dell’aggiudicazione provvisoria, tuttavia, la stazione appaltante aveva comunicato alla ditta la decisione di annullamento dell’aggiudicazione, adottata all’esito di una ponderata valutazione, che aveva evidenziato la non convenienza economica di procedere all’aggiudicazione con riferimento, da un lato, all’incongruità dei prezzi dell’offerta aggiudicataria e, dall’altro, all’opportunità di provvedere ad una rinnovata procedura al fine di ottenere un risparmio economico.

Nello specifico, la stazione appaltante aveva verificato che l’aggiudicataria praticava dei prezzi sul Mepa nettamente inferiori rispetto a quelli offerte in sede di gara.

L’articolo 81, comma 3, del codice dei contratti pubblici stabilisce che “Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto”.

La norma richiede alla stazione appaltante un giudizio di convenienza sul futuro contratto, che consegue, tra l’altro, ad apprezzamenti sull’inopportunità economica del rapporto negoziale per specifiche ed obiettive ragioni di interesse pubblico (Cons. Stato, sez. III, sentenza 4433/2013).

Tale giudizio implica una specifica e penetrante motivazione, corredata dall’esplicitazione precisa e circostanziata degli elementi di inidoneità dell’offerta che giustificano la mancata aggiudicazione (Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 3215/2013).

I giudici amministrativi hanno confermato la legittimità dell’operato della stazione appaltante, ritenendo che l’esistenza di una disponibilità del mercato ad offrire prezzi più convenienti sia sufficiente a giustificare l’intervento in autotutela di tipo caducatorio.

 


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