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Convenzioni Consip: non è legittimo affidare direttamente servizi aggiuntivi


La stazione appaltante non può aderire ad una convenzione Consip che non soddisfa interamente le sue esigenze, per poi colmare le relative lacune mediante l’integrazione a trattativa privata del contratto.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 1908 del 14 aprile 2015.

Nel caso di specie una stazione appaltante aveva aderito ad una convenzione Consip per l’affidamento di un multiservizio tecnologico integrato con la fornitura di energia.

Successivamente, avendo necessità anche di una copertura notturna, aveva ampliato il pacchetto di servizi offerti in base alla convenzione, affidando al medesimo appaltatore scelto da Consip, mediante apposito atto aggiuntivo all’ordinativo di fornitura principale, anche il presidio notturno.

Come evidenziato dai giudici amministrativi l’obbligo di aderire alle convenzioni Consip sussiste solo per l’acquisto di servizi concretamente rispondenti alle esigenze della stazione appaltante.

Non si ha quindi l’obbligo giuridico di adesione quando sia carente la concreta esigenza o inadeguato il contenuto della convenzione.

Di conseguenza, tutti gli affidamenti di servizi ulteriori, non contemplati dalla convenzione, così come tutte le estensioni dell’oggetto e della durata delle forniture acquisite mediante il ricorso al sistema centralizzato, sono illegittimi perché comportano la violazione delle direttive comunitarie e delle norme nazionali che dispongono l’obbligo della gara pubblica a garanzia della concorrenza, della par condicio tra i partecipanti, della correttezza e della trasparenza della condotta della stazione appaltante.

 


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