Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Appalti: legittimo non invitare il precedente affidatario se inadempiente


La grave negligenza nell’esecuzione dell’appalto giustifica il mancato invito alla nuova gara informale indetta per l’affidamento del servizio.

Questo il principio espresso dal Tar Liguria, sez. II, con la sentenza n. 404 del 24 aprile 2014.

Ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 163/2006, l’affidamento e l’esecuzione di servizi e forniture deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di efficacia, tempestività e correttezza.

In applicazione del citato principio generale, l’articolo 38, comma 1, lett. f) del Codice dei contratti prevede l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti dei soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o che hanno commesso un grave errore nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.

Nel caso di specie, nonostante la decisione di non invitare alla nuova gara la precedente affidataria non fosse stata adeguatamente motivata, i giudici amministrativi hanno ritenuto il provvedimento non annullabile in base all’articolo 21-octies della legge 241/1990.

Tale disposizione, nel delineare i c.d. vizi non invalidanti del provvedimento, prevede, in particolare, la non annullabilità dell’atto per violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti o sulla comunicazione di avvio, quando sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

 

 


Richiedi informazioni