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Servizio riscossione: obbligatoria l’iscrizione all’albo


Il soggetto privato, affidatario della gestione della riscossione comunale, deve essere iscritto all’albo ministeriale anche se non previsto nel bando di gara, ex art. 52, comma 5, d.lgs. 446/1997.

L’iscrizione all’albo per lo svolgimento di tale attività, oltre ad essere obbligatoria ex lege, costituisce un’imprescindibile e necessaria garanzia per l’ente locale che affida le proprie entrate o parte di esse ad un privato.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1999 del 20 aprile 2015.

Nel caso di specie, una stazione appaltante aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di “gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni alle norme del codice della strada e dei regolamenti comunali a carico di veicoli e/o cittadini esteri e recupero crediti internazionali” richiedendo quale requisito di partecipazione il possesso della licenza per recupero crediti, di cui all’articolo 115 del TULPS.

Il bando non richiedeva il possesso dell’iscrizione all’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

La concorrente collocata al secondo posto in graduatoria aveva contestato l’illegittimità della lex specialis nella parte in cui aveva indebitamente consentito la partecipazione alla gara da parte di soggetti non iscritti all’Albo, tra cui l’aggiudicataria.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, l’iscrizione all’Albo riguarda tutte le tipologie di entrate patrimoniali, quale che ne sia la natura, vista l’ampia dizione usata sia dalla legge delega (“tutte le fonti delle entrate locali”) sia nel decreto attuativo (“tutte le altre entrate”).

Non rileva, dunque, la distinzione tra riscossione volontaria e riscossione coattiva.

Tra le “altre entrate”, secondo la pacifica interpretazione della giurisprudenza amministrativa, rientrano anche le sanzioni per le violazioni del codice della strada, anche nel caso di “pagamento spontaneo delle contravvenzioni”.

Di conseguenza, il soggetto privato che intende effettuare la gestione del servizio deve essere obbligatoriamente iscritto all’albo ministeriale, la cui finalità è quella di assicurare che soggetti privati che si trovino a gestire entrate pubbliche e l’incasso delle stesse su propri conti correnti siano sottoposti ad un controllo ministeriale sulla capacità economica, sulla capacità organizzativa e in ordine ai requisiti di moralità prescritti.

La richiesta, tra i requisiti di partecipazione, dell’iscrizione all’Albo di cui al citato articolo 53 non viola i principi generali in materia di concorrenza nelle gare pubbliche, essendo pertanto compatibile con il diritto comunitario.

 


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