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Gare: soccorso istruttorio obbligatorio anche se il bando dispone diversamente


E’ nulla la clausola del bando che prevede l’immediata estromissione dalla gara del concorrente che ometta la dichiarazione dei requisiti di moralità professionale.

Il soccorso istruttorio, introdotto dal d.l. 90/2014, è doveroso per ogni ipotesi di mancanza o di irregolarità anche “essenziali” delle dichiarazioni sostitutive e deve essere applicato anche nel caso di diversa statuizione prevista nella lex specialis.

Questo il principio ribadito dal Tar Toscana, sez. I, con la sentenza n. 642 del 22 aprile 2015, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una società che era stata esclusa da una procedura di gara a causa dell’omessa dichiarazione dei requisiti di moralità da parte del procuratore speciale munito di poteri decisionali.

La nuova disciplina introdotta dal d.l. 90/2014 ha esteso e procedimentalizzato il potere di soccorso istruttorio e ha relegato l’esclusione dalla gara come conseguenza dell’omessa produzione, integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni carenti entro il termine assegnato dalla stazione appaltante, e non più quale effetto di carenze originarie.

Per le gare indette dopo il 25 giugno 2014 (entrata in vigore del d.l. 90/2014), dunque, anche se il disciplinare dispone diversamente, la stazione appaltante non può, nella prima fase di ammissione delle offerte, escludere immediatamente dalla procedura un concorrente per carenze documentali, compresa la mancanza assoluta delle dichiarazioni.

 

 


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