Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Liguria, deliberazione n. 33 – Spese degli uffici giudiziari


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1 della legge n. 392 del 1941, come novellato dalla legge di stabilità per l’anno 2015, in particolare se le spese di manutenzione straordinaria sugli immobili che ospitano uffici giudiziari competano all’amministrazione comunale.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 33/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 aprile, hanno dichiarato inammissibile il quesito posto.

L’articolo 1 della legge 392/1941, sino al 31 agosto 2015, imponeva agli enti di sostenere gli oneri necessari al funzionamento degli uffici giudiziari.

Tali spese, per effetto della modifica apportata dall’articolo 1, comma 526 della legge di stabilità, dal 1° settembre 2015 sono di spettanza del Ministero della giustizia.

Come evidenziato dai magistrati contabili sarebbe auspicabile che il Ministero della giustizia individuasse, con circolare, quali lavori siano di spettanza comunale e quali, invece, di spettanza statale.

 


Richiedi informazioni