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Appalti: il concordato “in bianco” non preclude la partecipazione


L’anac ha emanato la determinazione n. 5 dell’8 aprile 2015 concernente “effetti della domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii. (c.d. concordato “in bianco”) sulla disciplina degli appalti pubblici”.

Tale atto modifica la precedente determinazione dell’Autorità n. 3/2014 per quanto concerne in particolare la disciplina del c.d. concordato “in bianco” di cui all’articolo 161, comma 6, della legge fallimentare.

L’articolo 38 (nel testo modificato dall’articolo 33, del d.l. 83/2012) prevede tra le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento l’assoggettamento dell’impresa ad una procedura di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo con l’unica espressa eccezione del c.d. “concordato in continuità aziendale” di cui all’articolo 186-bis della legge fallimentare.

Con la precedente deliberazione 3/2014 l’Autorità aveva ritenuto il cd. “concordato in bianco” non idoneo a consentire la prosecuzione dell’attività, stante l’assenza di un piano.

Tuttavia, tenuto conto dell’attuale periodo di crisi aziendale delle imprese, l’Autorità ha rivisto il proprio orientamento, affermando che laddove sia stata presentata domanda di concordato “in bianco” con effetti prenotativi di un concordato con continuità aziendale, l’impresa mantiene la qualificazione posseduta (attestazione Soa) fino alla presentazione del piano di continuità, e, di conseguenza, può partecipare alle gare d’appalto o proseguire nei contratti in corso di esecuzione.

 


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