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Pensionamento anticipato: nel triennio 2015-2017 non si applicano penalizzazioni


La Funzione Pubblica con la nota 24210 del 16 aprile 2015 ha fornito chiarimenti in merito ai contenuti della circolare 2/2015, con particolare riferimento agli effetti dell’articolo 1, comma 113, della legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015) sulla nuova formulazione dell’articolo 72, comma 11, del d.l. 112/2008, prevista dall’articolo 1, comma 5, del d.l. 90/2014.

La novella dell’articolo 72, comma 11, del d.l. 112/2008 ha previsto la possibilità per le amministrazioni di utilizzare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, come strumento a regime, nei confronti del personale soggetto alla nuova disciplina pensionistica a decorrere dal compimento del requisito contributivo per la pensione anticipata (per il 2015: 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne e per il triennio 2016-2018: 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne – circolare INPS n. 63 del 20/03/2015), purché il dipendente non abbia un’età anagrafica che possa farlo incorrere in penalizzazioni sull’importo della pensione.

Su tale previsione è intervenuta successivamente la legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015) che all’articolo 1, comma 113 ha previsto: “Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “Le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017”.

Dalla previsione contenuta nella legge di Stabilità 2015 ne discende, come conseguenza, che nel triennio 2015-2017 non operano più le penalizzazioni previste dall’articolo 24, comma 10, del d.l. 201/2011, per quei dipendenti che accedono alla pensione anticipata prima del compimento dei 62 anni di età.

Tali penalizzazioni opereranno di nuovo a partire dal 1° gennaio 2018, fatto salvo il caso della maturazione del requisito della pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017.

Ciò posto, precisa la Funzione Pubblica, nel caso in cui il requisito contributivo per la maturazione del diritto alla pensione anticipata sia stato perfezionato in data antecedente al 1°gennaio 2015 e il dipendente sia rimasto in servizio in quanto la sua età anagrafica era inferiore ai 62 anni, al fine di evitare penalizzazioni sull’importo della pensione, qualora l’amministrazione volesse esercitare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro potrebbe, con preavviso di 6 mesi, comunque esercitarla a partire dal 1° gennaio 2015 a prescindere dall’età del dipendente, stante la previsione contenuta nella legge di Stabilità 2015 che prevede espressamente che le penalizzazioni non si applichino “Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015”.

Non incorre, altresì, in penalizzazioni il caso in cui la maturazione dei suddetti requisiti avvenga entro dicembre 2017 anche con età inferiori a 62 anni, seppure la decorrenza dell’assegno di pensione ricada successivamente al 31/12/2017, in quanto la norma fa riferimento alla maturazione del previsto requisito di anzianità contributiva entro tale data.

Le amministrazioni potranno, pertanto, utilizzare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che abbiano raggiunto l’anzianità contributiva richiesta per il diritto alla pensione anticipata, a prescindere dall’età del dipendente, entro il 31 dicembre 2017, non essendo più previste penalizzazioni sull’importo della pensione nel triennio 2015-2017.

Dal 2018 ricorrerà nuovamente il vincolo dei 62 anni di età per l’esercizio della risoluzione unilaterale dei dipendenti che matureranno i requisiti per la pensione anticipata.

Si ricorda che le problematiche in materia di personale saranno oggetto di approfondimento nel seminario “Personale: le novità della legge di stabilità 2015”in programma a Firenze l’8 maggio 2015

 

 


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