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Gare: illegittimo prevedere la documentazione di gara a pagamento


E’ illegittima la clausola del disciplinare di gara che impone, a pena di esclusione, il versamento di una somma forfettaria per l’acquisizione, su supporto informatico, degli elaborati progettuali posti a base della gara stessa.

La previsione di un rimborso forfettario a carico del concorrente, determinato in ragione dell’importo a base di gara e svincolato dall’effettivo costo di produzione degli elaborati progettuali, costituisce una violazione del principio di massima partecipazione alle procedure di gara.

Questo l’orientamento espresso dall’Anac nel parere n. 31 del 12 marzo 2015.

L’Autorità, più volte intervenuta sull’argomento, ha ribadito che non può essere imposto al concorrente l’obbligo di acquistare la documentazione inerente l’appalto e che l’unica forma di partecipazione consentita è il rimborso delle spese di riproduzione della documentazione di gara.

Tale rimborso deve essere conforme alla normativa generale in materia di accesso alla documentazione amministrativa di cui alla legge 241/1990, la quale, all’articolo 25, dispone che il rilascio delle copie dei documenti è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione.

Con la conseguenza che, in riferimento agli elaborati progettuali, stabilire forfettariamente un rimborso spese a carico del concorrente costituisce un ostacolo alla libera partecipazione agli appalti da parte degli operatori economici.

 

 


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