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Split Payment: nuove indicazioni in materia di adempimenti, rimborsi, sanzioni ed esenzioni


L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 15/E del 13 aprile 2015, ha fornito ulteriori indicazioni sul meccanismo della scissione dei pagamenti Iva.

Le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), introdotte dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), prevedono che le p.a. acquirenti di beni e prestazioni di servizi (tra cui rientrano, in generale, gli appalti di lavori, in quanto prestazioni di servizi) ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’Iva, versino direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

Le regole attuative delle nuove disposizioni sono contenute nel D.M. 23 gennaio 2015 recante “Modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni”, successivamente modificato con D.M. del 20 febbraio.

I primi chiarimenti sulla disciplina dello split payment sono stati forniti dall’Agenzia delle entrate con le circolari n. 1/E del 9 febbraio e n. 6/E del 19 febbraio 2015.

Con il nuovo documento, emanato a ridosso della prima scadenza 2015 (giovedì 16 aprile scade, infatti, il termine per il versamento delle operazioni Iva relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo), l’Agenzia ha fornito a p.a. e fornitori ulteriori indicazioni in materia di adempimenti, rimborsi e sanzioni.

In particolare, come evidenziato dall’Agenzia, lo split payment non si applica a tutte quelle fattispecie nelle quali la p.a. non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore.

Rientrano in questa casistica i servizi di riscossione delle entrate e altri proventi, in relazione ai quali il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo che gli spetta e trattiene lo stesso riversando alla p.a. committente un importo netto.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti non sia applica, inoltre:

• alle prestazioni di servizi rese alla p.a. i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto (articolo 25 del d,p.r. 600/1973);

• alle operazioni certificate dal fornitore mediante rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale (ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi) o mediante fattura semplificata (articolo 21-bis del d.P.R. 633/1972)

• alle operazioni assoggettate, ai fini Iva, a regimi speciali (regime speciale di cui agli articoli 34 e 34-bis del d.p.r. 633/1972; regime forfettario di cui alla legge 398/1991; regime relativo all’attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al d.p.r. 640/1972; regime applicabile agli spettacoli viaggianti).

 


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