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Friuli, deliberazione n. 28 – Economie Piani di razionalizzazione e contrattazione decentrata


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni dell’articolo 16, commi 4 e 5, del d.l. 98/2011 che, ponendo una serie di norme finalizzate al contenimento e alla razionalizzazione delle spese in materia di pubblico impiego, prevede la facoltà per le p.a. di adottare, con apposita delibera giuntale da approvarsi entro il 31 marzo di ciascun esercizio finanziario, Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, semplificazione e digitalizzazione, riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle società partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche.

In particolare l’ente ha chiesto se sia possibile destinare alla contrattazione integrativa il 50% delle economie effettivamente conseguite e certificate, pur se originate da risparmi di spesa non direttamente correlati a un più efficiente utilizzo del personale.

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione 28/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 aprile, hanno chiarito che le “economie aggiuntive” prodotte dai risparmi di spesa conseguiti a seguito dell’adozione dei Piani triennali contemplati dall’articolo 16, commi 4, del d.l. 98/2011 possono essere “valorizzate” ai fini della quantificazione del Fondo delle risorse decentrate solo allorché si traducano in una resa del servizio maggiormente economica, efficiente ed efficace, che abbia coinvolto percorsi di crescita di produttività del lavoro collettivo e individuale.

In altri termini, l’attribuzione di emolumenti accessori al personale non può essere disgiunta da un parallelo percorso di implementazione della produttività collettiva e individuale del lavoro dipendente.

Come precisato dai magistrati contabili le economie aggiuntive, concretandosi nella erogazione di compensi di premialità di carattere accessorio, non possono derogare al limite posto dall’articolo 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010.

 


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