Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Molise, deliberazione n. 34 – Determinazione tetto spesa ex comma 557


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità del computo della spesa di personale ex art. 1, comma 557, legge 296/2006, con particolare riferimento al calcolo del valore medio del triennio 2011-2013, ai sensi del comma 557-quater.

In particolare, l’ente ha chiesto se si debba tener conto del dato relativo alla spesa di personale per l’anno 2011 in precedenza comunicato dall’organo di revisione (il quale inseriva, tra le componenti escluse, la spesa per l’assunzione del personale a seguito del sisma) ovvero si possa considerare il medesimo dato diversamente calcolato secondo nuovi criteri proposti dall’ente (con inserimento parziale di tale spesa, dovendo essere considerata in parte come spesa di personale ordinario).

I magistrati contabili del Molise, con la deliberazione 34/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 aprile, hanno chiarito che il soggetto giuridico competente alla formulazione del conteggio del valore medio di spesa del triennio 2011/2013 è esclusivamente l’ente, a differenza del revisore che potrebbe essere considerato responsabile esclusivamente di quanto dallo stesso dichiarato.

In particolare, spetta al comune, nell’esercizio della propria discrezionalità, calcolare la spesa per il personale sostenuta nell’anno 2011, decidendo con quali modalità e in che quota includervi la spesa per l’assunzione del personale a seguito del sisma.

A tal fine, nel rispetto delle indicazioni formulate per l’individuazione delle componenti escluse e in considerazione del dettato delle ordinanze autorizzative delle assunzioni e, in particolare, delle disposizioni di carattere finanziario relative agli interventi e alle opere di ricostruzione e/o ristrutturazione, deve essere correttamente valorizzata l’origine, propria o meno, delle risorse utilizzate per il finanziamento di tale spesa.

 


Richiedi informazioni