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Molise, deliberazione n. 33 – Assunzione ex articolo 110 del Tuel


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 1, comma 424 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), in particolare sulla possibilità di procedere all’assunzione a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 2, del Tuel (responsabile ufficio tecnico).

I magistrati contabili del Molise, con la deliberazione 33/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 aprile, hanno evidenziato che i vincoli di spesa e i limiti imposti agli enti locali sono diversi a seconda della tipologia di assunzione a tempo indeterminato, che rappresentano la forma ordinaria di assunzione, ovvero quelle con contratti di lavoro flessibile, che possono essere effettuate solo per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali.

Il divieto di assunzione introdotto dal comma 424, articolo 1 della legge di stabilità 2015, per consentire la prioritaria ricollocazione del personale provinciale in soprannumero destinatario delle procedure di mobilità, vincola esclusivamente le assunzioni a tempo indeterminato e non quelle a tempo determinato, pertanto, non si applica alle procedure per l’affidamento di un incarico ex art. 110 del Tuel.

Spetterà all’ente, tuttavia, valutare se l’assenza del responsabile dell’ufficio tecnico comunale possa o meno essere considerata un’esigenza temporanea o eccezionale, tenuto conto che l’articolo 36 del d.lgs. 165/2001 subordina il ricorso alle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale alla necessità di “rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”.

Come ricordato dai magistrati contabili, ai sensi del comma 5-quater del citato articolo 36, “i contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale”.

 


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