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Friuli, deliberazione n. 27 – Asp: assunzioni e scorrimento graduatoria


Un’Azienda pubblica di servizi alla persona ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare una graduatoria, approvata da meno di tre anni (nel 2013), per la copertura di un posto istituito in pianta organica successivamente all’indizione della procedura concorsuale.

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione 27/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 aprile, hanno evidenziato che per gli enti locali, enti che esercitano il controllo sulle Asp, ma che hanno natura giuridica diversa, l’istituto dell’utilizzazione delle graduatorie è disciplinato dall’articolo 91, comma 4, del Tuel, che stabilisce che “le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo”.

Tale principio, però, secondo i magistrati contabili, è applicabile anche alle altre amministrazioni pubbliche e, quindi, anche alle Asp, in quanto teso a evitare che le p.a. possano essere indotte a modificare la pianta organica per assumere un determinato candidato, inserito in graduatoria (Consiglio di Stato, 4119/2014; Consiglio di Stato, 4438/2014; Tar Sardegna, sez I, 552/2013; Tar Basilicata, 171/2012).

I magistrati contabili hanno, pertanto, ritenuto illegittimo lo scorrimento della graduatoria per la copertura di un posto di nuova istituzione.

E’ necessario evidenziare, comunque, che tale interpretazione potrebbe creare delle problematiche applicative delle disposizioni contenute nel d.l. 101/2013 e nel d.l. 90/2014, che impongono agli enti di assumere a tempo indeterminato scorrendo graduatorie vigenti anche di altri enti, prima di indire nuove procedure concorsuali.

A tal proposito, appare utile evidenziare che la magistratura amministrativa, anche pochi giorni fa ha ribadito tale interpretazione. Il Consiglio di Stato, infatti, con la pronuncia n. 1796 del 9 aprile 2015, ha confermato il principio secondo cui in presenza di una graduatoria concorsuale ancora efficace, la regola generale da seguire per la copertura dei posti vacanti è quella dello scorrimento della medesima, anziché indire un nuovo concorso.

Secondo la Corte dei Conti del Friuli, tuttavia, tali recenti interventi normativi in tema di utilizzazione delle graduatorie, tesi a limitare l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali, non troverebbero applicazione nel caso in cui il posto da coprire sia stato istituito dopo l’indizione delle selezione. Gli enti quindi dovrebbero verificare tale condizione anche quando utilizzino graduatorie di altri enti.

 


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