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Concorsi: il ritardato pagamento della tassa di iscrizione non comporta l’esclusione


E’ illegittima l’esclusione del candidato che ha pagato in ritardo la tassa di iscrizione prevista nel bando di concorso ai fini della partecipazione alle prove.

Questo il principio espresso dal Tar Sicilia, Palermo, con la sentenza n. 752 del 26 marzo 2015.

Nel caso di specie il partecipante aveva effettuato il versamento il giorno successivo al termine di scadenza fissato nel bando ma prima dello svolgimento delle prove stesse.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale la tassa per la partecipazione ad una selezione pubblica non attiene ai requisiti soggettivi di partecipazione ma costituisce il corrispettivo per la prestazione di un servizio.

Ne consegue che il mancato versamento della tassa, la mancata allegazione alla domanda della relativa attestazione, il versamento tardivo, costituiscono violazioni di prescrizioni formali del bando e, in quanto tale, suscettibili di regolarizzazione, senza alterazione, in alcun modo, della par condicio tra i concorrenti.

Il tardivo versamento della tassa di concorso costituisce pertanto un’irregolarità sanabile e quindi l’amministrazione è tenuta a richiedere la regolarizzazione documentale da effettuarsi in un termine dalla stessa stabilito, mediante l’effettuazione del relativo versamento e la presentazione della ricevuta (Tar Emilia Romagna, sent. 258/2011; Tar Marche, sent. 475/2009; Tar Puglia, sent. 5446/2006; Tar Lazio, sent, n. 5308/2006; Tar Toscana, sent. 285/1991).

 


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