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Veneto, deliberazione n. 205 – Piano di razionalizzazione e consorzi di servizi


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione e applicazione dell’articolo 1, commi 611 e seguenti, della Legge di stabilità 2015, in particolare se il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie pubbliche debba concernere anche i consorzi di servizi previsti dall’articolo 31 del d.lgs. 267/2000.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 205/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 aprile, hanno chiarito che i consorzi, pur ricalcando, per certi versi, il modello delle società che gestiscono servizi pubblici locali, hanno natura di ente strumentale degli enti locali partecipanti (Cons. St., Sez. V, n. 2605/01; Cass., sez. unite civili, ordinanza n. 33691 del 10 ottobre 2002).

Ne consegue che il Piano operativo di razionalizzazione contemplato dalla legge di stabilità 2015, che si riferisce esclusivamente alle partecipazioni societarie detenute dall’ente (sia direttamente che indirettamente) non può concernere i consorzi di servizi di enti locali, a meno che non siano stati costituiti in forma di società.

E ciò proprio perché il consorzio tra enti locali non appare identificabile con la figura del consorzio d’imprese, prevista dall’articolo 2602 del codice civile.

Tuttavia, ove il consorzio detenga partecipazioni societarie, “deve ritenersi che si debba operare la prescritta verifica di compatibilità della partecipazione detenuta con il fine per il quale è stato costituito, cioè “la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni” degli enti che lo costituiscono”.

 


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