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Puglia, deliberazione n. 97 – Fondo 2015: base di calcolo per l’applicazione della riduzione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 97/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 aprile, hanno evidenziato che la modifica introdotta dalla legge di stabilità del 2014 ha contemporaneamente apportato due significative novità: ha immediatamente prorogato al 31 dicembre 2014 (il termine precedente era il 31 dicembre 2013) le misure di contenimento e riduzione previste dalla prima parte del comma (obbligo di non superare il corrispondente importo dell’anno 2010 e automatica riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio) e ha previsto, a decorrere dall’1 gennaio 2015, una volta terminati gli obblighi di contenimento e di riduzione proporzionale descritti, una decurtazione di “un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo” (non precedente esercizio o precedente anno).

In altri termini, il fondo delle risorse decentrate per il 2015 deve essere costituito con una decurtazione pari alla somma di tutte le riduzioni operate sui suddetti fondi per gli anni dal 2011 al 2014 (che, pertanto, devono considerarsi permanenti e non possono essere più recuperate).

In virtù del testo letterale della norma, quindi, a decorrere dall’1 gennaio 2015, non è consentito procedere ad una decurtazione pari a quella operata nel solo esercizio 2014, oppure apportare una riduzione pari alla media (anziché alla somma) delle riduzioni apportate sui fondi negli esercizi 2011/2014.

Occorre tuttavia individuare la base di calcolo alla quale applicare la suddetta riduzione.

La norma, infatti, non individua esattamente il fondo al quale applicare la riduzione e consente, quindi, astrattamente, più possibilità.

La base di calcolo può, infatti, essere individuata nel fondo calcolato in base ai tuttora vigenti Ccnl relativi al personale degli enti locali, oppure nell’ultimo fondo del trattamento accessorio (fondo calcolato per l’esercizio 2014).

L’applicazione della riduzione al fondo quantificato per l’esercizio 2014, in alcuni casi, potrebbe condurre ad un fondo pari a zero o addirittura negativo.

Pertanto, secondo i magistrati pugliesi, la base di calcolo sulla quale operare, a partire dall’1 gennaio 2015, la decurtazione pari alla somma di tutte le riduzioni operate sui suddetti fondi per gli anni dal 2011 al 2014 (e non alla sola riduzione operata nel corso del 2014) prevista dall’ultimo periodo dell’articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 deve essere individuta nel fondo costituito secondo le regole proprie della vigente normativa contrattuale e non nel fondo quantificato per l’esercizio 2014.

Tale interpretazione, coerente con la formulazione letterale della norma, appare preferibile per varie ragioni:

• evita un sostanziale duplice taglio delle risorse non espressamente previsto dal legislatore (in quanto il fondo 2014 già risentiva delle riduzioni apportate nel precedente periodo 2011/2013);

• esclude in radice la possibilità che si possa giungere ad un fondo pari a zero oppure negativo;

• risulta conforme alla volontà del legislatore di non perpetuare, dopo il 31 dicembre 2014, il limite del fondo per l’anno 2010 e l’obbligo di riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

• apporta una decurtazione corrispondente “alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”, come testualmente indicato dal legislatore, anziché alla riduzione operata nel solo precedente esercizio 2014.

La sezione, pertanto, non ha ritenuto condivisibile l’orientamento espresso dalla Ragioneria generale dello Stato con la circolare 8/2015, secondo cui la decurtazione da operare è di importo pari alle sole riduzioni apportate al fondo 2014, anziché alla somma delle riduzioni apportate ai fondi per l’intero periodo 2011/2014.

Se, infatti, il legislatore avesse voluto fare riferimento alle riduzioni operate con riferimento al solo anno 2014 avrebbe testualmente riferito la decurtazione da apportare al fondo non “alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”, come avvenuto, ma al precedente “esercizio” oppure “anno”.

 


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