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Permessi per il diritto allo studio per il personale comandato


L’Aran con due recenti orientamenti applicativi, pubblicati nel mese di marzo, ha fornito chiarimenti in materia di permessi per il diritto allo studio precisando, in primo luogo l’ambito di applicazione di tali prerogative.

L’Agenzia, ribadendo il proprio orientamento confermato dalla giurisprudenza (Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza 10344/2008), ha precisato che tali permessi possono essere utilizzati dal personale solo per la partecipazione alle attività didattiche e per sostenere gli esami dei corsi di studio espressamente indicati dall’articolo 15, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 (che si svolgano durante l’orario di lavoro) e non anche per l’attività di studio o di semplice preparazione degli esami o per far fronte ai diversi impegni che il corso comporta (colloqui con i docenti, pratiche di segreteria, ecc.).

Con un secondo orientamento l’Aran è intervenuta sulla specifica problematica del godimento dei permessi per diritto allo studio relativamente al personale in posizione di comando e all’ente deputato alla gestione di tale aspetto.

In proposito è stato chiarito che la gestione di tali permessi debba essere riconosciuta all’ente o amministrazione presso i quali il dipendente è comandato, posizione che trova riscontro nella circolare 12/2011 del Dipartimento della funzione pubblica, secondo la quale “con riferimento al personale c.d. di prestito, considerato che il limite percentuale è individuato in base al personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascun ente all’inizio di ciascun anno e che la fruizione del permesso e l’esercizio dei diritti connessi produce effetti sull’organizzazione dell’attività di ufficio, la gestione dell’istituto spetta all’amministrazione presso cui il personale è in comando”.

 

 


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