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Autonomie, deliberazione n. 12 – Compenso professionale per collaudo o arbitrato


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 12/2015, pubblicata sul sito il 7 aprile, hanno chiarito che nel caso di incarico conferito a personale dipendente di altre amministrazioni, destinatario della quota di riduzione dei compensi relativi alle prestazioni di cui all’articolo 61, comma 9, del d.l. 112/2008 è l’ente di provenienza, che ha autorizzato l’incarico medesimo.

La sezione Autonomie è intervenuta a seguito della questione sollevata dalla Corte dei Conti del Veneto con la deliberazione 2/2015, in merito all’individuazione dell’ente pubblico beneficiario della quota di risparmio – pari alla metà del compenso professionale – nell’ipotesi in cui le prestazioni di collaudo o arbitrato siano rese, previa autorizzazione, da dipendenti di altre amministrazioni.

Tale indubbio beneficio per l’ente autorizzante, in termini di risparmio di risorse, finisce in qualche modo per compensare il disagio correlato alla – pur temporanea – rinuncia all’esclusiva della prestazione lavorativa da parte del proprio dipendente, e finanzia, al contempo, l’incentivazione del personale, nei termini autonomamente definiti in sede di contrattazione decentrata.

 


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