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Liguria, deliberazione n. 14 – Provincia: partecipazione in una Azienda regionale in house


Una Provincia ha chiesto un parere in merito alla possibilità di acquisire una partecipazione di minoranza nella costituenda Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale, istituita in forma di società di capitali ai sensi della legge regionale 33/2013.

L’ente, premesso che la partecipazione all’agenzia comporterà dei costi relativi al personale che dovrà essere assunto nella società per la gestione della stessa, ha fatto presente che l’amministrazione provinciale, non avendo raggiunto gli obiettivi del patto di stabilità negli esercizi 2012 e 2013 e avendo fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, è assoggettata alle misure sanzionatorie disciplinate dall’articolo 31, comma 26, della legge 183/2011 (tali misure comportano, tra l’altro, il divieto di nuove assunzioni e una drastica riduzione dei trasferimenti erariali, nonché l’obbligo, ex art. 243-bis del d.lgs. 267/2000 di effettuare una rigorosa revisione della spesa, la verifica e la valutazione dei costi di tutti i servizi erogati, una valutazione della situazione relativa agli organismi e delle società partecipate, nonché un’analisi dei relativi costi e oneri a carico del bilancio).

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 14/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 marzo, hanno evidenziato che sia livello nazionale (legge 56/2014) che a livello regionale (legge 33/2013), il trasporto pubblico locale è riconducibile alle funzioni istituzionali spettanti alla cura delle Province.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 3, comma 27 della legge 244/2007, non appare preclusa all’Amministrazione provinciale la partecipazione ad una società o organismo strumentale che gestisca le funzioni di trasporto pubblico regionale, fermo restando che le modalità di costituzione o adesione ad organismi già costituiti debbano essere rispettose delle disposizioni che prevedono limiti alle assunzioni ed alla spesa di personale.

Pertanto sono inderogabili, tra gli altri, sia i limiti posti dalla norma di cui ai commi 557 e seguenti della legge 296/2006 (in materia di contenimento della spesa), sia i divieti posti dall’articolo 31, comma 26, della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012).

Tuttavia, come evidenziato dai magistrati contabili, gli aspetti concernenti il personale vanno osservati dal punto di vista della Agenzia regionale costituenda, in quanto le spese di personale sostenute dall’Agenzia risultano, in capo agli Enti partecipanti, come costi di gestione da valutare nell’ambito della propria gestione finanziaria e dei conseguenti equilibri.

In base alla nuova normativa, semplificata dal d.l. 90/2014, in sede di costituzione e gestione dell’Agenzia regionale spetterà all’ente di controllo predisporre un proprio “atto di indirizzo” che, in conformità a quanto disposto a suo carico in tema di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisca, per l’organismo partecipato, i criteri e le modalità per raggiungere l’obiettivo della riduzione dei costi.

Pertanto sarà importante, in sede di accordo tra gli Enti partecipanti all’Agenzia regionale, individuare le “linee guida” in materia di personale.

Inoltre spetterà all’ente, in quanto sottoposto alla procedura di riequilibrio di cui all’art. 243-bis del Tuel, accertare che l’adesione alla società non determini squilibri finanziari tali da vulnerare la procedura di riequilibrio pluriennale.

 


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