Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Contratti pubblici: le fatture non possono rappresentare la forma scritta dell’accordo


I contratti della p.a. esigono la forma scritta “ad substantiam” accompagnata dalla unicità del testo documentale, salvo quando si tratti di contratti stipulati per corrispondenza con imprese commerciali, nei quali la volontà contrattuale può risultare anche da distinti atti scritti.

Anche quando sia ammessa la stipulazione per atti non contestuali, dunque, non è sufficiente l’accordo solo verbale, in quanto i comportamenti concludenti non possono supplire alla mancanza della esternazione scritta dell’accordo negoziale (proposta e accettazione).

Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione civile, sez. I, con la sentenza n. 5263 del 17 marzo 2015 con la quale ha ritenuto infondata la domanda di una società per il pagamento di forniture e prestazioni di servizio, a causa della mancata produzione del relativo contratto.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza le fatture non possono rappresentare la forma scritta dell’accordo e non sono suscettibili, dunque, di rappresentare neppure un comportamento processuale, implicitamente ammissivo del diritto sorto, in mancanza dell’atto negoziale (Cass., sez. I, 22 gennaio 2009, n. 1614).

E’ dunque impossibile una contrattazione “per facta concludentia” (Cass., sez. I, 19 settembre 2013, n. 21477), essendo la forma scritta l’unica dimostrativa della esistenza di un valido rapporto contrattuale tra le parti.

Di conseguenza, niente è dovuto da parte dell’amministrazione in esecuzione di un accordo negoziale che manca della forma scritta (Corte di Appello di Lecce, sez II civile, ordinanza del 17 luglio 2013).

 


Richiedi informazioni