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Anac: chiarimenti sulla situazione di conflitto di interessi del RUP


L’Anac con parere AG11/2015/AC del 25 febbraio scorso ha fornito chiarimenti in merito alla situazione di potenziale conflitto di interessi in cui può incorrere il RUP.

Nel caso di specie un responsabile di settore di un ente locale ha segnalato, al proprio dirigente e al responsabile della prevenzione della corruzione, la circostanza di trovarsi a gestire il procedimento di liquidazione della parcella dell’avvocato di un ex dipendente dell’ente, in quanto difensore dello stesso responsabile in vari giudizi ancora pendenti, nonché per il fatto che l’ex dipendente fosse stato citato, in qualità di testimone, in alcuni dei suddetti giudizi.

In materia di conflitto di interessi, l’articolo 6-bis della legge 241/1990, introdotto dall’articolo 1, comma 41, della legge 190/2012, in merito al conflitto d’interessi ha previsto che “il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.

La disposizione stabilisce, nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale, sia l’obbligo di astensione ad adottare gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale che un dovere di segnalazione a carico soggetti ivi indicati.

Come chiarito dal PNA (All. 1, par. B.6) la predetta disposizione, che persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l’astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell’interesse, deve essere coordinata con le disposizioni del Dpr. 62/2013 il quale all’art. 7 “obbligo di astensione” stabilisce che “il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza”.

Tale disposizione contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interesse e contiene anche una clausola di carattere generale in riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino gravi ragioni di convenienza.

Le disposizioni normative sopra richiamate e le indicazioni del PNA in materia, mirano dunque a prevenire situazioni di conflitto di interessi che possano minare il corretto agire amministrativo.

Tali situazioni si verificano quando il dipendente pubblico (rup e titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale) è portatore di interessi della sua sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente l’adempimento dei doveri istituzionali e che potrebbero compromettere, anche solo potenzialmente, l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale.

Peraltro il riferimento alla potenzialità del conflitto di interessi mostra la volontà del legislatore di impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell’astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità.

L’obbligo di astensione, dunque, non ammette deroghe ed opera per il solo fatto che il dipendente pubblico risulti portatore di interessi personali che lo pongano in conflitto con quello generale affidato all’amministrazione di appartenenza (in tal senso Anac Orientamenti n. 78 e 95 del 2014).

In base al quadro sopra rappresentato , nel caso di specie, stante il rapporto diretto e di fiducia del responsabile di settore con il difensore dell’ex dipendente dell’ente ed il ruolo di quest’ultimo (testimone in alcuni giudizi in cui lo stesso responsabile è direttamente coinvolto), sembra sussistere un coinvolgimento della sfera privata del predetto responsabile di settore nel procedimento de quo, tale da configurare la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi.

La valutazione della specifica fattispecie, tuttavia in base alle indicazioni del PNA, è rimessa al dirigente destinatario della segnalazione, il quale deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall’incarico (e individuando, in tal caso, altro dipendente quale responsabile del procedimento) oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l’espletamento dell’attività da parte del dipendente stesso.

Alla luce di quanto sopra, l’Autorità ha approvato l’orientamento n. 6/2015 secondo cui “Ai sensi dell’art. 6-bis della l. 241/1990, in combinato disposto con l’art. 7, co. 1, del d.p.r. 62/2013 e delle indicazioni contenute nell’Allegato 1 del PNA, sussiste un potenziale conflitto di interessi in capo al rup nel caso in cui, in ordine ad un procedimento relativo al rimborso delle spese legali in favore di un ex dipendente di un ente locale, tale difensore presti la propria attività professionale in favore dello stesso responsabile del procedimento e l’ex dipendente sia chiamato, in qualità di testimone, ad intervenire in giudizi in cui il rup è direttamente interessato”.

 


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