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Soccorso istruttorio: secondo l’Anac niente sanzione se l’impresa decide di non integrare


L’Anac, confermando quanto espresso nella determinazione 1/2015, ha ribadito che la sanzione individuata negli atti di gara deve essere comminata esclusivamente nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio.

Nel comunicato del 25 marzo 2015, il Presidente, rispondendo ad alcuni quesiti del Ministero dell’Interno, ha evidenziato che tale lettura è “doverosa sia per evitare eccessive ed immotivate vessazioni delle imprese” sia per rispettare i principi contenuti nella nuova direttiva 2014/24/UE che prevede all’art. 59, paragrafo 4, secondo capoverso, la possibilità di integrare o chiarire i certificati, senza il pagamento di alcuna sanzione.

Si evidenzia tuttavia che tale impostazione, oltre a non corrispondere al dato letterale della norma, si pone in netto contrasto con la posizione della Corte dei conti.

Come precisato nella Relazioni del Presidente della Corte dei conti in occasione della cerimonia d’inaugurazione dell’anno giudiziario 2015, la sanzione “è dovuta anche ove il concorrente decida di non rispondere all’invito a regolarizzare”.

E, peraltro, “il mancato introito della stessa può essere fonte di responsabilità amministrativo-contabile”.

 


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