Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di rimborsare al dirigente del servizio tecnico, dipendente del comune individuato quale “direttore dei lavori” e “coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, la somma dallo stesso corrisposta a titolo di sanzione, conseguente ad una riscontrata violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 9/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 marzo, hanno ribadito che la responsabilità per le violazioni della normativa concernente la sicurezza nei luoghi di lavoro – assistita da sanzioni penali – ha carattere del tutto personale (sez. giurisdizionale per la Regione siciliana, sentenza n. 1574/2010).
Pertanto, in presenza di una sanzione a carico del “direttore dei lavori” e “coordinatore della sicurezza in fase di progettazione” per violazione della normativa sulla sicurezza, l’ente non può assumersene l’onere, senza cagionare un danno all’erario (nello stesso senso sez. Emilia-Romagna, del. 239/2011).