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Veneto, deliberazione n. 132 – Aumento indennità assessori


Un sindaco ha chiesto se il parametro di riferimento per la determinazione dell’indennità degli assessori sia il quantum percepito dal sindaco ovvero il compenso astrattamente previsto dal d.m.

In particolare, l’ente ha chiesto se sia possibile procedere ad una rideterminazione in aumento delle indennità per gli assessori comunali il cui importo, a seguito di una riduzione volontaria operata nel 2013, è stato determinato in misura inferiore rispetto al limite derivante dalla riduzione legislativamente prevista.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 132/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 marzo hanno confermato che “le delibere contenenti eventuali riduzioni, superiori a quella fissate dal legislatore, vanno intese come rinunce volontarie ad una parte dell’indennità, che non hanno alcun influenza sull’ammontare della stessa per gli esercizi successivi” (Corte dei conti, sez. Piemonte, del. 278/2012).

Pertanto, è ammissibile una rideterminazione in aumento delle indennità, in caso di precedenti riduzioni di importo maggiore di quello fissato dal legislatore, fermo restando che le suddette indennità rimangono comunque fissate nella misura conseguente alla riduzione prevista dalla legge 266/2005 – rispetto all’ammontare dell’indennità risultante alla data del 30 settembre 2005 – spettanti alla data di entrata in vigore del decreto legge 112/2008.

Infine, come evidenziato dai magistrati contabili, l’indennità per gli assessori è calcolata con riferimento ad una serie di parametri tra i quali è compreso anche l’importo della indennità mensile di funzione del sindaco.

Pertanto, nel caso in cui il Sindaco decidesse di rinunciare alla propria indennità prevista per legge, si dovrà tenere conto anche di questo aspetto.

 

 


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