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Sicurezza negli edifici scolastici: la piramide delle responsabilità


La sicurezza negli edifici scolastici e la conseguente verifica sulla necessità degli interventi di manutenzione spetta al dirigente scolastico.

Il funzionario comunale, in assenza di specifica richiesta del dirigente scolastico non può intervenire e, pertanto, non può essere ritenuto responsabile penalmente dell’omessa manutenzione.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. III, con la sentenza n. 3405 del 26 gennaio 2015.

Nel caso di specie un dirigente comunale, responsabile della manutenzione degli edifici scolastici, era stato condannato al pagamento di un’ammenda a seguito del riscontro di alcune irregolarità in materia di sicurezza all’interno dei locali di una scuola elementare e materna (estintori portatili di primo intervento non facilmente accessibili, impianto elettrico non a norma, assenza maniglione antipanico).

A norma dell’articolo 18, comma 3, del d.lgs. 81/2008, gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e gli edifici in uso a pubbliche amministrazioni o pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, sono a carico degli enti tenuti per legge o per convenzione alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi si intendono assolti con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente.

Ciò significa che il Dirigente scolastico è tenuto a comunicare tempestivamente all’amministrazione competente (il Comune per le scuole materne, elementari e medie, ovvero la Provincia per le scuole di istruzione secondaria superiore) eventuali irregolarità o anomalie tali da richiedere l’intervento sull’infrastruttura.

In assenza di segnalazione da parte della dirigenza scolastica, il responsabile comunale non può essere ritenuto responsabile.

 


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