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Sicilia, deliberazione n. 112 – Normativa applicabile alle IPAB siciliane


L’Assessorato ha chiesto un parere in merito alla possibilità di applicare in via analogica alle IPAB (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) la disciplina dettata dall’articolo 243 bis del Tuel, in materia di piano di risanamento degli enti locali, con conseguente possibilità, per le IPAB siciliane, di presentare un programma di durata decennale per il rientro dalle situazioni di disavanzo.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 112/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 febbraio, hanno evidenziato che il riordino del sistema delle IPAB è iniziato con la legge 328/2000 alla quale ha fatto seguito il d.lgs. 207/2011 che rimanda alle legislazioni regionali il compito di disciplinare le IPAB.

Tuttavia, ad oggi, a ben 14 anni di distanza dall’entrata in vigore della normativa nazionale di riforma, la Regione Sicilia non si è ancora espressa in tal senso.

Secondo i magistrati, la tipicità di questi particolari enti pubblici, visibile anche nella specifica disciplina della spesa ed, in particolare, di quella di carattere rigido, concernente il personale, esclude, sia pure nella riferita cornice della finanza pubblica allargata, una assimilabilità tout court agli enti locali.

Ciò porta dunque ad escludere la possibilità di una applicazione analogica della procedura di riequilibrio finanziario, ex articolo 243 bis del Tuel alle IPAB.

Come evidenziato dai magistrati contabili, spetta al legislatore regionale la definizione dei presupposti necessari al perseguimento del pubblico interesse cui tali enti sono teleologicamente destinati e, in via subordinata a tale necessario preventivo accertamento, la regolamentazione dell’an e del quomodo di eventuali percorsi di risanamento.

 


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