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Gare: impossibilità pagamento contributo ANAC per sospensione servizio


La stazione appaltante non è obbligata a prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte qualora sussistano problematiche sul sistema informatico deputato al versamento del contributo all’Autorità.

Tuttavia, qualora si verifichi un’interruzione del servizio di riscossione dei contributi, l’eventuale impossibilità di pagamento costituisce una circostanza che non può ricadere sull’offerente, il quale, quindi, se impossibilitato a versare il contributo, non può essere escluso dalla procedura, bensì deve essere ammesso a partecipare, con l’obbligo di regolarizzazione successiva del pagamento.

Questo il chiarimento fornito dall’Anac, nel parere n. 111 del 17 dicembre 2014.

Nel caso di specie una società aveva richiesto la concessione di una proroga del termine di presentazione delle offerte in ragione dell’impossibilità di pagare il contributo all’Autorità stante un problema tecnico sul sistema informatico di riscossione contributi, coincidente proprio con la scadenza del termine delle offerte.

Il diniego della stazione appaltante aveva comportato l’impossibilità di partecipare ala procedura, nonostante tutti gli atti fossero già stati predisposti.

Come ricordato dall’Autorità l’omesso versamento del contributo previsto ai fini della partecipazione alle gare costituisce causa di esclusione dalle procedure.

L’obbligatorietà del versamento entro il termine di scadenza del bando, tuttavia, recede nell’ipotesi in cui il pagamento del contributo non sia possibile entro tale data per ragioni non imputabili all’offerente, quali ad esempio le ipotesi di blocco del sistema deputato ai versamenti dei contributi di gara.

In tali casi, infatti, come più volte suggerito dall’Autorità, le stazioni appaltanti devono accettare le offerte, sebbene prive del versamento del contributo e, dunque, non applicare la prescritta causa di esclusione, ferma restando la permanenza dell’obbligo di regolarizzare, successivamente alla scadenza del bando, il versamento all’Autorità, non appena ripristinato il funzionamento del sistema di riscossione.

Per tali ragioni, la concessione di una proroga del termine di presentazione delle offerte a causa dell’interruzione del servizio di riscossione contributi all’Autorità costituisce una mera scelta discrezionale della stazione appaltante e non un obbligo e l’eventuale mancata proroga non viola i principi generali in materia di contratti pubblici.

Ciò in considerazione del fatto che l’interruzione del servizio di riscossione contributi non può costituire una circostanza che interferisce con l’espletamento delle operazioni di gara, così come calendarizzate dalle stazioni appaltanti, rallentandole con proroghe dei termini.

In tal caso il concorrente può comunque partecipare alla procedura, dichiarando di non aver potuto procedere al versamento del contributo entro il termine per causa a lui non imputabile, e procedere poi al relativo versamento non appena il funzionamento del sistema venga ripristinato.

 


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