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Toscana, deliberazione n. 5 – Aumenti economici personale agricolo-forestale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 17, del d.l. 78/2010 concernente il divieto di dare corso agli adeguamenti economici contrattualmente previsti per il personale di cui all’articoli 2, comma 2, del d.lgs. 165/2001 ed il personale di cui all’articolo 3 del medesimo decreto.

In particolare l’ente ha chiesto se tale disposizione non consenta l’applicazione degli aumenti economici previsti dalla contrattazione al personale per il quale si applica il CCNL per gli addetti al sistema idraulico-forestale-idraulico agraria ed il Contratto collettivo regionale.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 5/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 26 gennaio, hanno ribadito che per il personale agricolo-forestale trovano applicazione le disposizioni in ordine al trattamento economico di cui all’articolo 9 del d.l. 78/2010. Ciò in ragione del fatto che non sussistono motivazioni tali da esonerare tale tipologia di personale, ancorché appartenente a specifiche categorie destinatarie di appositi contratti collettivi, dall’obbligo di riduzione della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche.

 


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