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Liguria, deliberazione n. 77 – Rimborso spese per missioni amministratori


Un sindaco ha chiesto un parere in merito ai limiti di rimborso delle spese di viaggio sostenute per missioni o, comunque, per l’espletamento delle funzioni istituzionali.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 77/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 gennaio 2015, hanno chiarito che il rimborso delle spese di viaggio affrontate dagli amministratori per giungere alla sede comunale, non costituiscono spese di missione.

Infatti, per missione si intende la prestazione svolta in luogo diverso dalla sede principale (in questo caso la sede comunale) la quale dà luogo al diritto di ottenere il rimborso delle relative spese di viaggio.

Ne consegue che tali spese non sono soggette al tetto di riduzione del 50% rispetto alla medesima spesa sostenuta nel 2009, previsto dall’articolo 6, comma 12, del d.l. 78/2010.

L’unico limite è che il rimborso non può essere superiore alle spese di trasposto che si sarebbero sostenute utilizzando i mezzi di trasporto pubblici.

Qualora la trasferta riguardi località non raggiungibili in giornata, il rimborso potrà ricomprendere il viaggio sostenuto nella giornata antecedente e in quella successiva all’espletamento della funzione o missione.


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