Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, deliberazione n. 2 – Trattamento accessorio p.o.


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010, in particolare se sono da ricomprendere nel limite stabilito anche le risorse del bilancio che i comuni di minore dimensione demografica destinano al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 2/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 gennaio, hanno confermato l’orientamento espresso dalla Sezione Autonomie nella deliberazione n. 26/2014 secondo cui “le risorse del bilancio, che i comuni di minore dimensione demografica destinano, ai sensi dell’art. 11 del CCNL 31 marzo 1999, al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 9, comma 2 bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni”.

Secondo la Sezione Autonomie, infatti, tanto le risorse del bilancio imputate al fondo, quanto le risorse direttamente stanziate in bilancio a copertura degli oneri relativi alle posizioni organizzative nei comuni privi di qualifiche dirigenziali presentano le medesime caratteristiche funzionali di destinazione e sono idonee ad incrementare la spesa per il trattamento accessorio del personale in ragione del loro concreto utilizzo.

 


Richiedi informazioni