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Lombardia, deliberazione n. 1 – Riduzione compensi amministratori società


Un sindaco ha chiesto un parere in merito al compenso da attribuire all’amministratore unico di una società partecipata per la gestione di due farmacie.

L’ente ha premesso che il d.l. 90/2014 stabilisce un limite, quello dell’80%, del compenso corrisposto nel 2013.

Posto che l’ente in quell’annualità non corrispondeva alcun compenso per l’amministrazione della società – visto che attribuiva la carica a consiglieri comunali – ha chiesto se può essere utilizzato quale parametro l’ultimo compenso erogato, risalente al 2008.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 1/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 gennaio, hanno ricordato che, a decorrere dal primo gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente dalle p.a., fra le quali sono ricompresi i comuni che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell’intero fatturato (c.d. società strumentali), non può superare l’80% del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013 (articolo 4, comma 4, del 95/2012).

Il medesimo vincolo è stabilito nel comma 5 dell’articolo 4 del d.l. 95/2012 con riferimento alle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta.

Come evidenziato dai magistrati contabili, il legislatore ha previsto una riduzione dei compensi erogati agli amministratori delle società, senza tuttavia vietare agli enti locali la possibilità di nominare quali amministratori dei soggetti esterni, e ciò anche considerando le incompatibilità introdotte con il d.lgs. 39/2013.

Pertanto, in assenza di un parametro di riferimento sul quale calcolare la percentuale dell’80%, lo stesso può essere individuato nell’ultimo esercizio nel quale l’ente locale privo della tipologia di spesa in esame nell’anno 2013 abbia affrontato tale spesa, purché l’importo sul quale calcolare il limite di spesa sia aggiornato tenendo conto delle limitazioni introdotte con l’articolo 6, comma 6, del d.l. 78/2010.

Infine, i magistrati contabili hanno evidenziato la necessità che il compenso erogato al singolo amministratore rispetti quanto previsto dall’articolo 1, comma 725, della legge 296/2006.

 

 


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