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Gare: la consegna dei plichi è totalmente a carico del mittente


Nelle gare d’appalto, il recapito tempestivo del plico contenente l’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Le imprese partecipanti ad una gara hanno l’onere di predisporre la propria organizzazione in modo da ottemperare con tempestività al preciso termine di presentazione delle offerte.

Pertanto, l’unica causa di forza maggiore idonea a giustificare la riapertura dei termine è quella consistente in un evento tale da impedire, in modo assoluto e per tutti i possibili concorrenti, il rispetto del termine.

Questo il principio espresso dal Tar Campania, Napoli, sez. V, con la sentenza n. 6296 del 2 dicembre 2014 con la quale ha respinto il ricorso presentato da una società che aveva contestato la legittimità del diniego opposto dalla stazione appaltante alla richiesta di posticipare il termine di presentazione delle offerte.

Nel caso di specie il plico contenente l’offerta della società, consegnato al vettore incarico della consegna, era stato rubato ad opera di ignoti.

Come evidenziato dai giudici amministrativi “non ogni elemento che non sia ascrivibile alla diretta responsabilità della ditta partecipante alla gara è idoneo a giustificare la mancata presentazione della offerta entro i termini stabiliti dal bando di gara e, quindi, a fondare una richiesta di riapertura dei termini di gara, occorrendo a tale riguardo che il fatto impeditivo incolpevole assuma una valenza oggettiva e generalizzata”.

Ciò in quanto non è possibile trasferire il rischio della tempestiva consegna delle offerte di gara dai soggetti partecipanti alla gara alla stazione appaltante.

In altri termini, è idoneo a giustificare la mancata presentazione dell’offerta entro i termini stabiliti dal bando di gara e, quindi, a fondare una richiesta di riapertura dei termini di gara, solo il fatto impeditivo incolpevole che assume una valenza oggettiva e generalizzata.

La mancata consegna del plico contenente l’offerta da parte del vettore incaricato più che ad una causa generalizzata di forza maggiore è da attribuire al fatto doloso del terzo (furto del plico da parte di ignoti), nonché alla violazione dei doveri di custodia da parte del vettore stesso.

 


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