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Marche, deliberazione n. 143 – Mobilità personale tra società partecipate


Una Provincia ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione della disciplina recata dall’articolo 1, commi 563 e ss. della Legge di stabilità 2014, in tema di mobilità di personale tra società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

In particolare l’ente ha chiesto se tale normativa, riferita agli organismi partecipati di natura societaria, sia applicabile anche agli enti pubblici economici (nella specie consorzi di sviluppo industriale).

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 143/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 gennaio 2015, hanno ricordato che la legge di stabilità 2014 ha introdotto una inedita procedura volta a favorire i processi di mobilità del personale tra le società controllate direttamente o indirettamente dalle p.a. o dai loro enti strumentali e, conseguentemente, a consentire una ottimale allocazione delle risorse umane.

A tal riguardo si prevede che le società controllate, direttamente o indirettamente dalle p.a., o dai loro enti strumentali, possono sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza il consenso del lavoratore, processi di mobilità del personale, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Centrale il ruolo svolto, nell’ambito dell’articolato iter, dagli enti controllanti che sono tenuti a definire appositi piani industriali, in relazione alle esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati e, conseguentemente, ad adottare atti di indirizzo affinché le società, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane assumano mediante mobilità personale di altre società pubbliche.

Lo stesso Ente controllante è tenuto a curare la ricollocazione totale o parziale del personale eccedentario nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

In vista di un’ampia applicazione dell’istituto sono, altresì, previste forme di trasferimento in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale nonché specifiche agevolazioni fiscali in relazione a società che, nell’ambito della propria disponibilità di bilancio, si facciano carico (per un periodo massimo di tre anni) del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità.

La mobilità non può comunque avvenire tra le società e le p.a.

Secondo i magistrati contabili, tale disciplina dovrebbe essere interpretata estensivamente e, dunque, ricomprendere nel suo ambito di applicabilità, la variegata e disomogenea realtà degli organismi partecipati, nel cui novero non sono ricomprese esclusivamente le società.

La questione sulla possibilità di includere, nel novero dei soggetti incisi dalla disciplina sulla mobilità tra società pubbliche, anche i consorzi, è stata rimessa alla Sezione Autonomie.

 


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