Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, deliberazione n. 378 – Nuove assunzioni nell’ambito della disciplina del turn over


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 3, comma 5-quater, del d.l. 90/2014, riguardante i vincoli in materia di assunzione di personale a tempo indeterminato.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 378/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 dicembre, hanno ribadito che il cumulo dei resti per le nuove assunzioni, ora ammesso a decorrere dal 2014, si riferisce non alle cessazioni intervenute negli anni pregressi quanto alle cessazioni future già definite per il triennio successivo di cui gli enti potranno tenere conto nella programmazione delle assunzioni.

Di conseguenza, la spesa corrispondente alle cessazioni di personale avvenute nel 2011 non può essere considerata per procedere a nuove assunzioni negli anni 2014 e successivi.

L’ente dovrà pertanto calcolare la percentuale di spesa con esclusivo riferimento alle cessazioni intervenute nell’anno precedente con la possibilità, a decorrere dall’anno 2014, di cumulare le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore ai successivi tre anni.

A prescindere dal regime del turn over, l’ente potrà comunque ricorrere alla procedura per mobilità, a condizione che l’unità di personale provenga da altro comune ugualmente sottoposto ai medesimi vincoli assunzionali (in tal caso l’operazione è considerata neutrale), e che siano rispettati i seguenti vincoli:

• il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno;

• la riduzione della spesa per il personale nei termini definiti dall’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 266.

 


Richiedi informazioni