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Lazio, deliberazione n. 226 – Costi del personale delle farmacie comunali


Un sindaco ha chiesto se i limiti all’assunzione di personale a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 9, comma 28, del d. l. 78/2010, nonché gli obblighi di riduzione del personale di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, si applichino anche in relazione ai dipendenti di farmacie comunali gestite in economia.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 226/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 dicembre, hanno ricordato che in precedenza l’articolo 114 comma 5-bis del Tuel prevedeva un trattamento derogatorio per le aziende speciali e le istituzioni comunali che “gesti[vano] servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie”, escludendole automaticamente dall’applicazione dei divieti e dalle limitazioni alle assunzioni stabilite a carico degli enti locali

Tale norma pareva circoscritta alla sola ipotesi di farmacie comunali gestite per il tramite di azienda speciale, mentre non era fatto alcun cenno alla disciplina del personale delle farmacie gestite “in economia”, e cioè in via diretta, ad opera dello stesso comune, ovvero secondo le altre modalità ammesse dalla legge (a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono titolari ovvero a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che al momento della costituzione della società prestino servizio presso le farmacie di cui il comune abbia la titolarità).

Detta disposizione è stata poi modificata dalla legge di stabilità 2014 (entrata in vigore dal 1° gennaio 2014) che ha abrogato l’esclusione ex lege prevedendo, al contrario, la possibilità per gli enti locali controllanti di escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestivano servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l’obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale.

Nella nuova formulazione il legislatore ha considerato anche “le farmacie”, senza ulteriori specificazioni in ordine alla modalità di gestione scelta dall’ente locale.

La disposizione derogatoria a favore de “le farmacie” è rimasta ferma, a seguito dei due successivi interventi di legge (d.l. 66/2014 e d.l. 90/2014) sul testo dell’art. 18, comma 2-bis, del d.l. 112/2008, nella nuova formulazione: “Le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l’obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità dei servizi erogati”, vigente a partire dall’entrata in vigore del d. l. n. 66/2014, emanato il 23 giugno 2014.

Di conseguenza, è tornato l’automatismo dato dall’operatività ex lege, già esistente nel vecchio testo dell’articolo 114, comma 5-bis, del Tuel, vigente fino al 1° gennaio 2014, e temporaneamente superato dalla legge di stabilita per il 2014.

Pertanto, qualunque sia la forma di gestione adottata dal comune, gli unici limiti assunzionali applicabili al personale delle farmacie, a mente dell’articolo 18, comma 2-bis, del d.l. 112/2008, devono essere riferiti, ad un “livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità dei servizi erogati”.

 


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