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Basilicata, deliberazione n. 114 – Debiti fuori bilancio


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere entro l’anno al riconoscimento di debiti fuori bilancio rivenienti da sentenze e/o da acquisizioni di beni e servizi in violazione degli obblighi contabili, nelle more dell’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 114/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 dicembre, hanno ricordato che i debiti fuori bilancio rappresentano un debito “occulto” dell’Ente che necessitano di un’apposita procedura di riconoscimento, assunta mediante delibera del consiglio comunale ai sensi dell’articolo 194, comma 1, del Tuel.

Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso.

Nel caso di debiti derivanti da acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, si pone, invece, un preliminare problema di accertamento, in concreto, della legittimità di tali debiti in termini di “an”, “quantum” e “quomodo”, e ciò in quanto l’ente deve accertare e dimostrare l’utilità e l’arricchimento conseguiti nell’ambito e funzionalmente dell’espletamento delle funzioni e dei servizi di propria competenza.

La delibera di riconoscimento del debito costituisce il presupposto giuridico per l’individuazione delle misure volte alla sua copertura finanziaria.

La copertura finanziaria di tale tipologia di debiti è, infatti, funzionale a salvaguardare ovvero a ripristinare gli equilibri di bilancio incisi dall’emersione di tali posizioni debitorie.

Qualora tali strumenti non fossero sufficienti allo scopo, l’Ente corre il rischio di versare, di fatto, in uno stato di dissesto ai sensi dell’ art. 244 Tuel.

Al fine di ovviare a tale situazione, l’ente può ricorrere, sussistendone i relativi presupposti, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243-bis del Tuel.

A tale scopo, però, è necessario che l’ente effettui in via preliminare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’articolo 194, e ciò al fine di consentire l’emersione della complessiva situazione debitoria dell’ente, funzionale all’adozione di un piano di risanamento del bilancio dell’Ente, effettivo ed efficace.

In caso contrario, oltre a violare lo specifico disposto di cui all’art. 243 bis Tuel, si altererebbe l’attendibilità complessiva del piano, con tutte le conseguenze a questo connesse anche in termini di sussistenza dei presupposti per la sua approvazione da parte degli organi competenti.

 


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