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Lombardia, deliberazione n. 374 – Trattamento accessorio segretario generale


Un sindaco ha chiesto se ai fini del calcolo del tetto di spesa stabilito dall’articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, debbano essere considerati anche gli emolumenti erogati nell’anno 2010 al segretario comunale a titolo di “trattamento accessorio”.

L’ente ha premesso che nel 2010, non avendo posizioni organizzative, ha attribuito la funzione di direzione generale al segretario comunale, a cui sono state corrisposte somme a titolo di “retribuzione di posizione” e di “indennità di direzione generale”.

Successivamente, avvenuto il collocamento a riposo del suddetto segretario comunale nel 2014, l’ente ha optato per la nomina di tre titolari di posizioni organizzative.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 374/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 dicembre, hanno ribadito che nel computo del tetto di spesa rientrano tutte le risorse stanziate in bilancio con vincolo di destinazione al trattamento accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale.

Come evidenziato dai magistrati contabili, spetterà all’ente valutare se gli emolumenti erogati al segretario generale siano qualificabili (come prospettato dall’ente) come “trattamento accessorio”. Tale qualificazione, infatti, dipende da un’interpretazione diretta della disciplina convenzionale preclusa alla magistratura contabile.

 


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