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Toscana, deliberazione n. 252 – Economie per mancato turn-over e stabilizzazioni


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere a nuove assunzioni nel 2014 utilizzando i resti delle capacità assunzionali accumulati dal 2011.

L’ente ha chiesto, inoltre, se sia possibile la stabilizzazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato ad orario pieno con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma con orario ridotto al 50%, in attesa di riportare il rapporto ad orario pieno quando le norme in materia di assunzioni lo consentiranno.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 252/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 dicembre, hanno ricordato che il d.l. 90/2014, abrogando l’articolo 76, comma 7 del d.l. 112/2008, ha reso più flessibile il sistema di copertura parziale del turn-over, cancellando il parametro riferito al rapporto percentuale spesa del personale/spesa corrente e ampliando, per il periodo 2014-2017, i limiti di spesa consentiti rispetto alle cessazioni dell’anno precedente, fino a prevedere la copertura totale del turnover nel 2018 (anticipando, con il comma 5 quater del medesimo articolo 3, al 2014 e al 2015, per gli enti virtuosi, le maggiori capacità assunzionali).

Inoltre il legislatore, nel confermare il vincolo di riduzione della spesa della spesa del personale, previsto dall’articolo 1, comma 557 e seguenti, delle legge 296/2006, ha introdotto, tra l’altro, la possibilità di cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un periodo non superiore a tre anni.

Tuttavia, la formulazione della norma (“a decorrere dal 2014”), si rivolge al futuro e non alle economie realizzate negli anni precedenti il 2014.

Pertanto, non è possibile utilizzare i resti delle capacità assunzionali precedenti al 2014.

Relativamente alla stabilizzazione dei contratti a tempo determinato, i magistrati contabili hanno evidenziato che tale facoltà può essere esercitata dall’ente al verificarsi dei presupposti e secondo le regole, le procedure, i criteri e i limiti previsti dal d.l. 101/2013.

Tale scelta, però, deve essere sempre subordinata alla presenza di effettivi fabbisogni di personale, connessi alle funzioni istituzionali dell’ente e rilevati nella relativa programmazione pluriennale in termini di disponibilità e tipologia di posti vacanti nella dotazione organica, nonché alla presenza di effettive capacità assunzionali, nel rigoroso rispetto dei vincoli normativi alla spesa del personale e alle disponibilità finanziarie programmate nel bilancio.

 


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