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Lazio, deliberazione n. 222 – Fondo destinato al salario accessorio


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, in particolare se sia possibile procedere all’incremento del Fondo per lo sviluppo e la produttività delle risorse umane mediante tutte le risorse vincolate ex articolo 208 del Codice della Strada, per retribuire il lavoro straordinario al personale della Polizia Municipale.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 222/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 dicembre, hanno chiarito che le risorse derivanti dalle sanzioni per violazioni stradali sono destinate per legge (50%) a finanziare i progetti di cui all’articolo 208, ciò non comporta, tuttavia, che i proventi vincolati debbano rifluire tutti automaticamente nella corresponsione del salario accessorio ai componenti della Polizia Municipale ove ciò implichi il superamento del vincolo posto dall’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010.

Le uniche risorse che sono state ritenute non sottoposte al vincolo previsto dall’articolo 9, comma 2 bis, del d.l.78/2010 sono quelle che non sono destinate a finanziare gli incentivi ed il salario accessorio spettante alla generalità del personale in carico all’amministrazione locale, ma “a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all’esterno dell’amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti”, in quanto trattasi di risorse atte ad alimentare il fondo soltanto in senso figurativo (tipo le risorse destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e dell’avvocatura interna).

 


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